Procedimenti di nunciazione, fase di natura cautelare e fase di merito: l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non è ricorribile per cassazione

I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l’emissione di un’ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull’effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata; pertanto va confermato che non è ricorribile per cassazione l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento reso all’esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest’ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.10.2016, n. 19791