Controversie in tema di incidenti stradali: valore probatorio dei verbali di polizia

I verbali di polizia redatti nei casi di incidenti stradali fanno piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza; per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 8.7.2016, n. 3773

 

…omissis…

 

Con atto di citazione notificato in data xxxxxxconvenivano in giudizio la xxxxxin qualità di impresa territorialmente designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo iure hereditatis il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti da xxxxxs a seguito di incidente stradale asseritamente provocato da un autoveicolo non identificato. Secondo la prospettazione degli attori, oxxxxs, coniuge di xxxxe genitore degli attori xxxx, si trovava alla guida del proprio motociclo in xxxx quando, in prossimità del civicoxxxx, veniva attinto da tergo da un’autovettura di colore chiaro intenta ad effettuare un sorpasso dal lato destro del motociclo. La vettura urtava il gomito destro del xxxxxxil quale, in conseguenza dell’urto, perdeva il controllo del veicolo e, dopo aver zigzagato per alcuni metri, rovinava a terra. Il conducente del veicolo si dava alla fuga senza essere identificato e il xxx veniva soccorso da alcuni passanti e trasportato dapprima presso l’Ospedale di Gioia del Colle e, successivamente, ricoverato presso il Policlinico di Barxxxi. A seguito del sinistro il omissis riportava “frattura del seno mascellare, dell’arcata zigomatica e della parete laterale dell’orbita a sinistra” nonchè “trauma cranico commotivo. Trauma facciale con frattura orbitaria a sinistra seno mascellare e arcata zigomatica…”.

Nel maggio 2000 il xxxxxdecedeva per cause indipendenti dal sinistro per cui è causa.

Pertanto, trattandosi di sinistro verificatosi a mezzo di veicolo non identificato, gli odierni attori agivano nei confronti dexxxxx. in qualità di designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada chiedendo il risarcimento dei danni pari complessivamente a € 363.428,06, oltre interessi e rivalutazione.

Con comparsa di risposta depositata in data 6.10.2005 si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo l’improponibilità dell’azione per intervenuta prescrizione biennale e, nel merito, la carenza di prova circa la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt. 19 L. n. 990/69, ora trasfusi nel D.Lgs. n. 209/2005 perchè possa farsi luogo all’intervento previsto a carico del Fondo di garanzia e, comunque, l’infondatezza della domanda. Secondo la convenuta, infatti, non vi sarebbe prova che il sinistro de quo e che i danni riportati dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sarebbero imputabili al veicolo non identificato.

Il processo veniva istruito mediante prova per testi e consulenza medico-legale volta ad accertare la natura delle lesioni subite dalxxxxxxxulla base della documentazione in atti, la compatibilità delle stesse con la riferita dinamica del sinistro e a quantificare la invalidità temporanea e permanente riportata.

All’udienza dell’11.2.2016 le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.

La domanda non può essere accolta poichè non sono stati provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente.

Mette conto rammentare che nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 (oggi dall’art. 283 del “Codice delle Assicurazioni Private”) non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. Essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante o del danneggiato come accade in altri ordinamenti ispirati al sistema della c.d. “no-fault” (così, testualmente, Cass., sez. III, 25.7.1995, n. 8086).

In caso di azione diretta proposta nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia, il danneggiato deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto o che il veicolo al momento del sinistro era stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario (Cass., sez. III, 19.9.1992, n. 10762).

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati da veicolo per il quale vi è obbligo di assicurazione non identificato o il cui furto sia stato denunciato, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, senza che dunque lo stesso sia investito di un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (così Cass., sez. III, 18.11.2005, n. 24449; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 14.1.2011, n. 745).

Tuttavia, con la finalità di evitare frodi alle compagnie assicurative, le dichiarazioni orali meritano una particolare attenzione valutativa e, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all’altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass., sez. VI, 27.01.2015, n. 1547).

Infine, nei casi di incidenti stradali vengono redatti verbali di polizia di cui le parti possono avvalersi ai fini probatori tenendo conto, peraltro, che quanto al valore. Circa il suo valore probatorio, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass., sez. III, 9.9.2008, n. 22662).

Ora, nel caso in oggetto, non vi sono elementi che possono condurre questo Giudice a ritenere provate le circostanze riferite dagli attori in ordine al sinistro oggetto di giudizio e, conseguentemente, ad accogliere la domanda.

Il convincimento del giudicante, infatti, si basa sui seguenti elementi: la denuncia-querela è stata presentata oltre un mese dopo l’incidente;  subito dopo l’incidente nemmeno da parte dei familiari del xxxxxxè stata fatta denuncia alle competenti autorità al fine di individuare i responsabili;  ilxxxis ha dapprima dichiarato nella denuncia-querela di “essere stato travolto” da un veicolo non identificato mentre gli attori parlano di un impatto dello specchietto della vettura rimasta ignota con il gomito del omissis alla guida del ciclomotore, tanto da far zigzagare il motociclo fino alla caduta;  i veicoli non presentavano ammaccature e sulla sede stradale non risultavano segni di frenata (cfr. verbale C.C. oxxxx

In merito ai testi escussi, gli stessi non sono stati in grado di fornire alcun apporto a riprova delle circostanze esposte dal ricorrente. Tali testi – indicati per la prima volta nel presente giudizio a notevole distanza di tempo dall’incidente occorso alxxxxxs il quale, dopo aver ricostruito gli accadimenti con apparente dovizia di particolari, ha affermato “presa la macchina e tornato sul luogo dell’incidente, in compagnia del mio amico oxxxxxxxsis, ho incrociato una Fiat Panda che chiedeva strada. Non avendo trovato l’infortunato, ho pensato che l’auto da me incrociata stesse trasportando lo stesso in Ospedale. Sul Posto era rimasto il ciclomotore, oltre la pozza di sangue” (cfr. verbale udienza del 18.03.2010).

Anche il testimone omissis ha sostenuto: “…giunti sul posto dell’incidente trovammo un ciclomotore verde a terra ed una pozza di sangue sul ciglio sinistro della strada ma non trovammo l’infortunato e da ciò deducemmo che questo era stato soccorso dalla omissis che avevamo poc’anzi incrociato”.

Le deposizioni dei testi appena indicati, tuttavia, confliggono con le sommarie informazioni rese ai Carabinieri di Gioia del Colle da omissis, colui che prestò soccorso al omissis e che lo trasportò in ospedale, il quale ha dichiarato che uscendo dalla propria abitazione in compagnia del figlio scorgeva sul manto stradale un uomo e accanto a questi un motociclo. L’uomo si presentava in una pozza di sangue e privo di coscienza; il omissis ha, inoltre, affermato che “a questo punto, vista la situazione, mi prodigavo assieme a mio figlio a prestare soccorso al malcapitato, trasportandolo presso l’Ospedale civile “Paradiso” di questo centro abitato. Pertanto spostavo detto ciclomotore dentro il cortile della mia abitazione constatando che non presentava ammaccature di sorta; difatti, sull’asfalto, sembrava che fosse stato solo poggiato” (cfr. verbale di sommarie informazioni del 20.2.1999).

È evidente, dunque, la inattendibilità delle deposizioni rese dai due testimoni che, contrariamente a quanto dichiarato del soccorritore omissis – che non aveva alcun interesse o motivo per affermare in prossimità dei fatti di causa di aver personalmente spostato il ciclomotore – hanno sostenuto di aver rinvenuto il ciclomotore sul luogo dopo che il omissis era stato trasportato in ospedale.

Da tutto quanto sopra esposto, pertanto, discende il rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 come in dispositivo.

Le spese di CTU, liquidate in corso di causa con decreto del 14.09.2012, sono definitivamente poste a carico degli attori.

 pqm

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta xxxxxn atto di citazione notificato in data 19.05.2005 nei confronti di “Rxxxx, nella qualità di impresa designata per la Puglia alla gestione dei sinistri gravanti sul Fxxx, così provvede: rigetta la domanda; condanna omissis al pagamento in favore xxxx delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 21.387,00, oltre ogni accessorio previsto per legge. Pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico di xxxxx