Appello, nuovi documenti, inammissibilità: la corte motiva in base alla non indispensabilità

In tema di declaratoria di inammissibilità della nuova produzione documentale in appello, non sussiste violazione del principio costituzionale del giusto processo, nonché degli artt. 153, 184-bis e 345 c.p.c. qualora la corte d’appello, non ammettendo una produzione documentale, abbia espresso, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8203 del 2005, un giudizio di non indispensabilità della produzione documentale, completa anche sotto il profilo motivazionale laddove, seppur sinteticamente, non si limiti ad affermare che i documenti prodotti solo in appello non sono indispensabili ai fini della decisione, ma chiarisca che essi non sono indispensabili non essendo la loro produzione idonea ad inficiare ex se le argomentazioni e i dati probatori acquisiti in primo grado (ovvero, compie una prevalutazione dei documenti dei quali si chiede la produzione affermando che, anche se fossero stati tempestivamente prodotti essi non avrebbero condotto ad un diverso esito del giudizio).

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.9.2016, n. 18767