Giudizio disciplinare a carico di avvocati ed analogia con la disciplina del giudizio in cassazione

Nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti, a norma dell’art. 336 cpv. c.p.c., e R.D. n. 37 del 1934, art. 60, comma 3, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  5.12.2016, n. 24739

…omissis…

1. Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio Nazionale Forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio. Va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena.

Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la tempestiva impugnazione decisione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena.

Il motivo è inammissibile.

Infatti il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una tempestiva impugnazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per non essere stato convocato dal Consiglio nazionale forense per l’udienza in cui fu decisa la sua impugnazione.

Il motivo è infondato, perchè l’avviso dell’udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti, a norma dell’art. 336 cpv. c.p.c., e R.D. n. 37 del 1934, art. 60, comma 3, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense” (Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11220, m. 509834).

Non c’è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.

pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense, rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016