Comunione legale ed espropriazione presso terzi

 La comunione legale tra coniugi ha natura di comunione senza quote deriva, in primis, l’inapplicabilità della disciplina dall’espropriazione dei beni indivisi (art. 599 c.p.c.) ed, inoltre, che non è applicabile nemmeno la disciplina dell’espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 c.p.c.), perché eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica.

 

Tribunale di Frosinone, sentenza del 13.11.2016

…omisis…

Le preliminari eccezioni di parte convenuta impongono alcune precisazioni in punto di qualificazione dell’azione proposta e di esperibilità dei rimedi avverso i provvedimenti ex art 560 3 comma c.p.c..

La Suprema Corte, muovendo da un’esegesi costituzionalmente orientata, ha ritenuto che la dizione letterale del 3 comma dell’art. 560 c.p.c. (“con provvedimento non impugnabile”), non esclude l’opponibilità dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato per vizi che ne determino l’illegittimità o l’inopportunità.

Tale soluzione appare,invero, l’unica in grado di garantire adeguatamente il diritto di difesa della parte esecutata senza, nel contempo, porsi in contrasto con le regole generali che governano il sistema dei controlli degli atti del giudice dell’esecuzione:infatti, la decisione, circa l’emissione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato prima dell’aggiudicazione e circa i tempi della sua esecuzione a cura del custode,è rimessa al potere discrezionale del giudice dell’esecuzione, senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio .

Né può omettersi dal considerare che l’ordine di rilascio di un immobile, contenuto in un provvedimento giurisdizionale, spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui venga data esecuzione coattiva al provvedimento.

Pertanto,la Corte ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560, 3 comma, c.p.c. , non suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, 7 comma, cost. , in quanto privo dei requisiti della decisorietà e della definitività, può,tuttavia, essere oggetto di opposizione all’esecuzione da parte del terzo avente titolo alla prosecuzione del godimento dell’immobile (come ad es. il conduttore iure locationis cfr. Cass.30-06-2010 n,15623)o di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., 17-12-2010, n. 25654).

Alcuna limitazione è dunque ricostruibile interpretativamente,salvo valutare ciascuna opposizione in relazione agli specifici limiti di proponibilità.

Nel caso in esame , l’unico motivo di doglianza attoreo attiene all’asserita illegittimità dell’ordine il rilascio della porzione di immobile in comunione legale dei beni con il coniuge-debitore esecutato-prima della vendita dell’intero e dunque dello scioglimento della comunione.

Per qualificare correttamente la domanda occorre muovere dalle peculiarità della fattispecie in oggetto. Infatti, giusta disposto dell’art. 189, 2 comma, c.p.c. i creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Pur avendo la comunione legale una natura peculiare, di comunione senza quote, il legislatore non ha tuttavia, previsto una disciplina specifica dell’espropriazione dei beni caduti in regime di comunione tra coniugi, per i debiti personali di uno di essi.

La Corte Suprema è ,quindi, intervenuta a dirimere i molteplici contrasti al riguardo ( Cass. 14/03/2013, n. 6575) ed ha precisato che dalla natura di comunione senza quote deriva ,in primis, l’inapplicabilità della disciplina dall’espropriazione dei beni indivisi ( art. 599 c.p.c.) ed ,inoltre, che non è applicabile nemmeno la disciplina dell’espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 c.p.c. ), perché eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica.

Ne consegue,a parere della Corte,che l’assenza di quote e l’impossibilità che alla comunione partecipi anche un estraneo (non coniuge) impongono all’interprete di “qualificare come legittima solo l’opzione ricostruttiva della necessità di sottoporre a pignoramento, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene per l’intero, nei limiti del diritto nascente dalla comunione legale”.

Da ciò deriva che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene in comunione ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, e lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito avviene all’atto della sua vendita o assegnazione,con conseguente diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

A parere della Corte, il coniuge non debitore va comunque considerato a tutti gli effetti come soggetto passivo dell’espropriazione,e,quindi il creditore procedente deve notificare anche ad esso il pignoramento, l’avviso ai suoi creditori iscritti ( art. 498 c.p.c. ) e deve depositare la documentazione ipotecaria ventennale che lo riguarda, onde non pregiudicare i diritti dei terzi validamente costituiti dall’altro coniuge sul bene.

Di converso, il coniuge non debitore può proporre: a) l’opposizione di terzo per far valere la proprietà esclusiva del bene staggito a causa della sua estraneità alla comunione; b) l’opposizione all’esecuzione, per fare valere la non sussidiarietà del bene in comunione, attesa la presenza dei beni personali del coniuge debitore utilmente aggredibili; c) l’opposizione agli atti esecutivi per valere la nullità degli atti esecutivi che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidono sulla pienezza di quest’ultimo, se relativi alle operazioni di vendita.

A quanto dianzi considerato consegue che, nella fattispecie in esame (quanto meno sulla base delle attuali emergenze in atti-non essendo documentata la riunione con altra procedura esecutiva,nei confronti della Sasasa ,di cui argomenta in conclusionale parte convenuta) l’opposizione qui proposta, con cui non si contesta il diritto a procedere esecutivamente sull’immobile staggito per intero,ma la nullità/illegittimità dell’ordine di rilascio, discrezionalmente emesso dal GE,prima della vendita e dunque prima dello scioglimento della comunione, attiene al quomodo dell’esecuzione,e segnatamente alla modalità esecutiva adottata dal GE al fine di rendere più agevole la vendita.

La qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi rende evidente che la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine decadenziale previsto dall’art 617 c.p.c. che non risulta rispettato,con conseguente inammissibilità della domanda.

La peculiarità e novità delle questioni decise consente di ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare le spese di lite interamente compensate.

pqm

Il Tribunale di Frosinone,in composizione monocratica,definitivamente pronunciando,disattesa ogni contraria istanza,

-dichiara inammissibile l’opposizione proposta da Pxxxxxll’atto di precetto, notificatole ad istanza del custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 290/2003 del Tribunale di Frosinone;

-dichiara le spese di lite interamente compensate.

Così deciso in Frosinone, il 13 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2016.