Il giudice di pace declina la propria competenza: mancata impugnazione e riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato come competente, acquiescenza alla declaratoria di incompetenza

Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 44 c.p.c., qualora il giudice preventivamente adito declini la propria competenza, affermando la competenza per materia o territoriale inderogabile di altro giudice, e la parte non impugni la relativa decisione, provvedendo a riassumere tempestivamente il giudizio dinanzi al giudice indicato come competente, si ha acquiescenza alla declaratoria di incompetenza e la competenza del giudice indicato rimane incontestabilmente stabilita.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.9.2016, n. 17857

 

…omissis…

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla competenza per valore (artt. 7 e 12 c.p.c.).

Deduce che il Tribunale, quale giudice di appello, non era competente a giudicare su questioni eccedenti la competenza del Giudice di Pace (limitata, nel 2007, al valore di Euro 2.582,28), il quale, infatti, per la domanda riconvenzionale di risoluzione, aveva rimesso le parti dinanzi al Giudice superiore. Fa presente che i quattro contratti di cui la sentenza impugnata ha dichiarato la risoluzione avevano un valore complessivo di circa 14.000,00 Euro.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di prova della pendenza, dinanzi ad altri giudici, di altri giudizi sulla risoluzione contrattuale. Sostiene, inoltre, che avendo il giudice di appello affermato che le fatture emesse nel 2006 non meritavano il pagamento a causa delle sopravvenute incrostazioni calcaree riscontrate dal C.T.U., non si comprende come nella sentenza si sia potuta dichiarare la risoluzione di tutti i contratti (compresi quelli per i quali il corrispettivo era stato pagato senza contestazioni dal Condominio), in mancanza di una motivazione idonea a spiegare come l’asserito inadempimento abbia prodotto i suoi effetti ab initio.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., si duole dell’omessa pronuncia in ordine alla debenza, da parte del Condominio, del pagamento della fattura n. omissis, che non riguardava gli asseriti inadempimenti addebitati dal Condominio alla F.lli AA.

Con il quarto motivo, infine, viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e l’omessa motivazione, per avere il Tribunale (iquidato le spese ex art. 91 c.p.c., in base ad uno scaglione (compreso tra i 5.200,00 ed i 25.900,00 Euro) esorbitante rispetto all’effettivo valore della controversia (Euro 2.500,00).

Il primo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Dall’esame diretto degli atti acquisiti al fascicolo di parte della ricorrente nel giudizio di merito (comparsa di riassunzione e comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di Milano), consentito per la natura delle violazioni denunciate, si evince che, come dedotto dalla F.lli AA nel ricorso, all’udienza di primo grado del 18-9-2007 il Giudice di Pace di Milano, tratteneva la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e dichiarava, invece, la propria incompetenza per valore in relazione alla domanda riconvenzionale (di risoluzione, restituzione e risarcimento danni) proposta dal Condominio di omissis e dallo XX, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Milano.

A seguito del citato provvedimento, il Condominio riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Milano con comparsa notificata il 3-10-2007, con la quale chiedeva che, accertato il grave inadempimento della F.lli AA, venisse dichiarata la risoluzione dei contratti relativi alla conduzione e manutenzione dell’impianto termico, con conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in forza degli stessi per i periodi 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, nonché al risarcimento danni. La F.ssssssssi costituiva in giudizio, resistendo alle opposte pretese.

Ciò posto, si rammenta che nei giudizi dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 44 c.p.c., qualora il giudice preventivamente adito declini la propria competenza, affermando la competenza per materia o territoriale inderogabile di altro giudice, e la parte non impugni la relativa decisione, provvedendo a riassumere tempestivamente il giudizio dinanzi al giudice indicato come competente, si ha acquiescenza alla declaratoria di incompetenza e la competenza del giudice indicato rimane incontestabilmente stabilita (Cass. 4-8-2006 n. 17695).

Nella specie, pertanto, poiché il Condominio ha prestato acquiescenza alla pronuncia di incompetenza del Giudice di Pace di Milano, non avendo impugnato la relativa decisione ed avendo, anzi, provveduto tempestivamente a riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale, l’incompetenza dichiarata dal giudice originariamente adito non poteva essere rimessa in discussione nei successivi gradi del giudizio (art. 44 c.p.c.).

Ne discende che il Tribunale non avrebbe potuto esaminare la domanda di risoluzione, della cui cognizione il giudice di primo grado si era definitivamente spogliato.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, s’impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione dei contratti di manutenzione intercorsi tra le parti.

L’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento del secondo (che riguarda la questione della pendenza di altri giudizi aventi ad oggetto la domanda di risoluzione, nonché l’infondatezza nel merito di tale domanda) e del quarto (che attiene alla pronuncia sulle spese, che rimane travolta dalla cassazione della sentenza impugnata).

Il terzo motivo è, invece, infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Tribunale si è pronunciato (v. pag. 2 della sentenza impugnata) sul primo motivo di appello proposto dalla F.lli AA s.r.l., negando il diritto dell’opposta a conseguire il pagamento della fattura n. omissis, in considerazione della carenza di manutenzione dell’impianto di riscaldamento, emerso dall’ATP.

Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronuncia, il quale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è configurabile solo nell’ipotesi in cui sia mancata da parte del giudice di appello ogni decisione su un motivo di impugnazione, e non anche nel caso in cui il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione (cfr. Cass. 17-7-2007 n. 15882; Cass. 19-5-2006 n. 11844; Cass. 14-3-2006 n. 5444; Cass. 14-2-2006, n. 3190; Cass. 12/12/2005 n. 27387).

In considerazione della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per dichiarare per intero compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e del grado di appello, con conseguente rigetto della richiesta della ricorrente di condanna del resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

 pqm

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto, rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata senza rinvio nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione dei contratti di manutenzione; compensa le spese del presente giudizio e del grado di appello.