Processo Civile Telematico: reclamo cautelare in forma cartacea? Roma dice sì.

Si ritiene di non aderire alla giurisprudenza di merito che reputa inammissibile l’introduzione del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. con ricorso in forma cartacea: la collegialità dell’organo giudicante in luogo della monocraticità del giudice di prime cure e la devoluzione al collegio di una disamina necessariamente successiva e distinta rispetto a quella che viene definita con il provvedimento reclamato costituiscono elementi significativi e convergenti nel delineare l’autonomia procedimentale del reclamo rispetto al procedimento che lo precede (ai quali si aggiunge l’iscrizione ex novo al ruolo generale). Va altresì considerato che, dato il carattere meramente eventuale del reclamo (e la mera eventualità anche del giudizio di merito), l’ordinanza del giudice di prime cure è un provvedimento che può chiudere in via definitiva il procedimento introdotto con il ricorso cautelare, come confermato dalla previsione di legge secondo cui con essa debbono essere regolate le relative spese, e ciò contrasta con una considerazione di endoprocedimentalità in senso proprio del reclamo [Tribunale di Roma, sezione ottava, ordinanza del 8.11.2016].