Risarcimento del danno non patrimoniale, adozione di nuove Tabelle: legittimità dell’appello

Definito il giudizio di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, con sentenza che applica i criteri di liquidazione previsti nelle tabelle vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado, la intervenuta variazione di quei criteri, nelle more del giudizio di appello – a seguito della adozione di nuove Tabelle che prevedano modalità diverse di commisurazione del medesimo danno tali da comportare un incremento dell’importo risarcibile –, legittima l’attore-danneggiato ad impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la liquidazione del maggiore importo risarcitorio attribuito in base ai differenti criteri tabellari sopravvenuti.

La domanda risarcitoria non può ritenersi correttamente soddisfatta – e va conseguentemente ravvisata la soccombenza del danneggiato, ed il suo interesse alla impugnazione – anche nel caso in cui il Giudice di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri indicati nella Tabella “vigente” al tempo della decisione, e tuttavia tale liquidazione non possa soddisfare alla richiesta di integrale risarcimento del danno in quanto, nelle more del decorso del termine di impugnazione, siano immutati i criteri di liquidazione con l’adozione di nuove Tabelle.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.10.2016, n. 21245