Sentenza a sorpresa o della terza via: il divieto della decisione in base ad argomenti non sottoposti a contraddittorio non si applica alle questioni di rito sui requisiti di ammissibilità della domanda

Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, sancito ora espressamente dall’art. 101 c.p.c., comma 2, non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, neppure ponendosi tale conclusione in contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perchè questa, come interpretata dalla Corte Europea in modo vincolante per i giudici nazionali almeno fino ad aperto e testuale contrasto della norma interna con i principi della Convenzione, da un lato ammette forme e termini di proposizione della domanda, siccome strumentali al buon funzionamento della giustizia ed alla certezza del diritto, e dall’altro va intesa nel senso che il contraddittorio non debba necessariamente essere previamente suscitato sul punto quando si tratti di questioni di rito che la parte dotata di una minima diligenza processuale avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.7.2016, n. 15019