Filtro in appello, inammissibilità, ricorso per cassazione: essenziale la data della comunicazione dell’ordinanza e rivolgerlo contro la sentenza di primo grado; l’ordinanza è ricorribile solo per violazioni della legge processuale

Il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., decorre dalla comunicazione di tale ordinanza, sicché la data di quest’ultima non è solo presupposto dell’impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività e cioè la data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado (Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 9.10.2015, n. 20236).

Il ricorso va poi svolto non contro l’ordinanza della Corte d’appello, bensì contro la sentenza di primo grado, pur venendo in contestazione la infondatezza nel merito del gravame, essendo l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 2.2.2016, n. 1914).

 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.7.2016, n. 14437