Indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio, principio del contraddittorio e omissione della prescritta comunicazione: nullità solo in caso di concreta violazione dei diritti della difesa

Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio, ma l’omissione della prescritta comunicazione determina la nullità della consulenza solo ove i diritti della difesa siano stati violati in concreto, per non essere state poste le parti in grado di intervenire alle operazioni. É bensì vero, infatti, che, ai sensi dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, e tuttavia l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni. Sicché, la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 15.7.2016, n. 14532