Preavviso di fermo amministrativo e fase sommaria delle opposizioni esecutive: le questioni sulla competenza possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito

La tesi secondo cui l’assunzione in riserva della causa sull’istanza di sospensione implicata necessariamente l’affermazione o quanto meno la positiva – e preclusiva – delibazione della competenza del giudice o la maturazione di preclusioni al riguardo, contrasta in modo inconciliabile con la natura sommaria della cognizione propria della fase nella quale l’istanza di sospensione viene apprezzata dal giudice delle domande proposte ai sensi degli artt. 615 (o art. 619) e 617 c.p.c. Anzi, la sommarietà di tale fase di disamina delle istanze di sospensione normalmente proposte con le opposizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giudizio di cognizione sia perfino posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento, sicché le questioni relative alla competenza bene possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive, giammai potendo le ordinanze che questa ultima concludono pregiudicare il merito e tanto meno alcuna questione di competenza.

 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.10.2016, n. 20316