Scarna citazione senza documenti + assenza deposito memorie ex art. 183 c.p.c. = sanzione ex art. 96 c.p.c.

L’atteggiamento processuale dell’opponente di notificare una scarna citazione che non era accompagnata da alcun documento rilevante né corredata da alcuna istanza istruttoria specifica; e la successiva condotta, di non depositare alcuna memoria 183 c. 6 c.p.c. nonostante rituale richiesta, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell’opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell’utilizzo dello strumento processuale medesimo.

 

 

 

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 23.06.2016