Se gli atti sono troppo lunghi, il giudice può tenerne conto in sede di condanna alla spese.
La particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio.
Tale tema va ricondotto per alcuni all’art. 116 c.p.c., ovvero ex art. 88 c.p.c., mentre per altri al giudizio ex artt. 91, 92 c.p.c.; si reputa preferibile quest’ultimo indirizzo [Tribunale di Milano, sezione nona, ordinanza del 1.10. 2013 con nota di Luca VOLPE].