Termine di proposizione delle impugnazioni, abbreviazione in sei mesi per ricorrere in cassazione, l. 69/2009: a quali giudizi si applica?

La L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1 cit. legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009. La riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 6.7.2016, n. 13810