Provvedimenti in camera di consiglio, impugnabilità ex art. 111 Cost., incidenza su contrapposte posizioni di diritto soggettivo: il caso dell’autorizzazione alla vendita concorsuale per liquidare le attività ereditarie

Dalle diverse pronunce della Corte di legittimità che affermano l’impugnabilità ex art. 111 Cost., dei provvedimenti in camera di consiglio emerge un presupposto comune: nelle forme camerali si svolgerebbero veri e propri procedimenti di natura contenziosa poichè incidenti su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e ciò indubbiamente attribuisce loro carattere decisorio e conseguente attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata.

In tema di assegnazione di termine all’erede per liquidare le attività ereditarie, il decreto con il quale il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi a completare per le vie ordinarie la procedura di liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 6.7.2016, n. 13820