Omologazione del concordato fallimentare

Ai fini dell’omologazione del concordato fallimentare, il pagamento integrale ed immediato dei creditori aventi diritto di prelazione non è equivalente ad un loro pagamento integrale ma dilazionato, sia pure con riconoscimento degli interessi legali, cosicché detti creditori vanno ammessi al voto in misura percentuale pari all’entità del sacrificio subito, senza che, sotto altro profilo, sia necessaria la relazione del professionista di cui all’art. 124, comma 3, l.fall.

 

NdR: si ringrazia per la segnalazione Alessandra MEI.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 31.10.2016, n. 22045