Ricerca telematica dei beni da pignorare: no all’autorizzazione in mancanza della stipula della convenzione, sentito il Garante per la privacy, sulla fruibilità informatica dei dati

Giusto il disposto di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c. – secondo cui sino a quando non sono definiti gli standard di comunicazione e le regole tecniche e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il ministero della Giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa richiesti dal codice dell’amministrazione digitale, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati – non essendo stata stipulata detta convenzione, va rigettata l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. per l’autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare.

 

Tribunale di Potenza, decreto del 6.9.2016, n. 1633

…omissis…

 

 

letta l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. avanzata da parte  creditrice, al fine di ottenere la autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da pignorare;

ritenuto che  ai sensi dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c, (relativo alle modalità di accesso alle banche dati), sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 dell’art. 59 dlgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il ministero della Giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’art. 72 comma 1 lett. e) del medesimo codice di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante la protezione dei dati personali;

ritenuto che non risulta essere stata stipulata la detta convenzione, da ritenersi circostanza dirimente ai fini della concessione della richiesta autorizzazione;

 

pqm

Rigetta la istanza come proposta.