Appendice scritta alla prima udienza di trattazione: no ad ulteriori e diverse eccezioni e domande.

 

Va confermato che l’art. 183 c.p.c., mentre consente all’attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e le domande, purchè siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo comma 5, solo la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande. Pertanto, nella controversia ove chi, esponendo di essere proprietario di un terreno su cui la p.a. abbia realizzato delle opere in assenza di provvedimento autorizzativo, ne abbia chiesto la rimozione, oltre al risarcimento del danno, la domanda di dichiarazione d’acquisizione della proprietà di causa in proprio favore, formulata dall’attore solo nell’appendice scritta dell’art. 183 c.p.c., è una domanda nuova perchè il petitum è del tutto diverso da quello della domanda originaria e, di conseguenza, è inammissibile perchè tardiva.

 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 26.5.2016