Proposta in primo grado domande di adempimento è inammissibile in appello la domanda di arricchimento senza causa

Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti etero-determinati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonchè, ove l’arricchito sia una pubblica amministrazione, il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Conseguentemente, introdotta inizialmente in giudizio solo la prima, non può ammettersi l’introduzione della seconda soltanto in grado di appello.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 24.5.2016, n. 10707