Opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione d’incompetenza in ragione del foro del consumatore sollevata all’udienza di prima comparizione e trattazione, conseguenze

Qualora l’opponente a decreto ingiuntivo sollevi l’eccezione d’incompetenza in ragione del foro del consumatore all’udienza di prima comparizione e trattazione, anziché nell’atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti la competenza si radica presso il giudice adito. Pertanto, qualora tale potere non venga esercitato, ogni questione sulla competenza in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo risulta ormai definitivamente preclusa sia al potere di eccezione delle parti che al potere di rilevazione del Giudice ex officio, con la conseguenza che la competenza della causa in parola si è ormai radicata davanti al giudice adito.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 23.5.2016, n. 10584