Decreto ingiuntivo, opposizione, tempestività: basta la semplice consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario sulla base dei dati in possesso al momento della notifica

Anche con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo vale il principio per cui la semplice consegna dell’atto di notifica all’ufficiale giudiziario sulla base dei dati in possesso al momento della notifica è sufficiente a non far incorrere l’istante nelle decadenze di legge, essendosi questi attivato per l’instaurazione del giudizio nei termini e dovendosi scindere gli effetti processuali dell’atto di notifica in relazione a parte notificante e a parte notificata; il notificante infatti opera nel rispetto dei termini previsti dalla legge nel momento in cui consegna l ‘atto all’ufficiale giudiziario e non già nel momento in cui l’atto viene materialmente notificato, mentre il soggetto notificato vede decorrere i propri diritti di difesa non già dal momento della consegna dell’atto da parte del notificante all’ufficiale giudiziario, bensì nel momento in cui materialmente viene a conoscenza dello stesso.

 

Tribunale di Roma, sezione undicesima, sentenza del 23.5.2016, n. 10248