Domanda di revocatoria, fatti costitutivi, mancata individuazione o individuazione generica: il giudice deve rilevare la nullità ed ordinarne rinnovo o integrazione

Allorquando la domanda di revocatoria sia proposta senza l’individuazione – sebbene sul piano dell’onere di allegazione – dei fatti costitutivi del credito legittimante oppure con una loro individuazione assolutamente generica, essa è affetta da nullità per indeterminatezza del requisito dell’art. 163 c.p.c., n. 3 ed il giudice deve rilevare tale nullità ed ordinarne il rinnovo ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4, se uno dei convenuti litisconsorti necessari, il debitore o il terzo, non si costituisca, e ordinarne invece l’integrazione se si siano costituiti entrambi, ancorchè non abbiano eccepito la nullità. Il risultato non sarebbe diverso se si considerasse il credito del creditore agente o meglio i suoi fatti costitutivi come fatti riconducibili all’art. 163 c.p.c., n. 4 e non al n. 3, cioè se li si reputasse come non individuatori, atteso che la domanda comunque sarebbe nulla ed i rimedi sarebbero quelli appena indicati.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.5.2016, n. 10396