Spese di lite: compensazione totale o parziale, giusti motivi, specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia; art. 91 c.p.c., comma 4, giudice di pace, giurisdizione equitativa

L’obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, gli altri giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione totale o parziale delle spese, può ritenersi assolto, soltanto con l’indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta.

L’art. 91 c.p.c., comma 4, dispone che “nelle cause previste dall’art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”. Ai sensi dell’art. 82 c.p.c., comma 1, “davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100”. Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all’art. 91 c.p.c., comma 4, si riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace (si veda in tal senso Cass. n. 9556 del 2014). In tal senso, rileva l’art. 113 c.p.c., comma 2, a norma del quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.”

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 13.7.2016, n. 14345