Processo Civile Telematico: necessaria la quarta PEC?
Se il deposito telematico può dirsi eseguito per il mittente a partire dalla data in cui è generata la RdAC, come sancito dalle norme sopra richiamate, non può farsi invece retroagire a tale momento l’effetto ulteriore voluto dall’art. 170 c.p.c. , vale a dire la comunicazione dell’atto depositato alle altre parti costituite, posto che la conoscenza dello stesso a beneficio delle parti del processo e del giudice presuppone, nell’infrastruttura del processo civile telematico, che vi sia stata anche l’accettazione da parte dell’operatore di cancelleria.
Lo scopo del deposito telematico non può dirsi raggiunto finché non vi è stato l’adempimento da ultimo descritto, la cui prova è data dal “messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione operato dalla cancelleria”, come previsto dall’art. 14 co. 10 del provv. DGSIA del 16 aprile 2014 (c.d. quarta pec).
Tribunale di Avellino, sezione prima, ordinanza del 31.05.2016