Opposizione a decreto ingiuntivo: cosa accade in caso di fallimento del debitore principale?

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia fallito il debitore principale, va rigettata sia la domanda tesa a dichiarare l’estinzione del giudizio, sia la domanda contraria del debitore solidale (che non aveva proposto una qualche domanda nei confronti del debitore principale) di ritenere utilmente riassunta la causa tra fallito e creditore. Va viceversa dichiarata l’inefficacia del decreto nei confronti del fallimento del debitore principale.  Si verifica infatti, quando si tratta di domande riconducibili al disposto ex art. 93 e ss. l. fall., un’incompetenza inderogabile sopravvenuta del giudice dell’opposizione e il decreto ingiuntivo, pur se provvisoriamente esecutivo, perde definitivamente efficacia nei confronti del fallimento: la causa, ossia la domanda proposta con ricorso del decreto ingiuntivo dal creditore nei confronti del debitore principale poi fallito, risulta ormai trasferita davanti al giudice del fallimento.

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 15.9.2016, n. 2612