Opposizione a decreto ingiuntivo: l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente entro quando può essere proposta?

L’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, per tardiva costituzione dell’opponente, non può qualificarsi eccezione in senso stretto, proponibile ad esclusiva istanza di parte, e non incontra quindi i limiti di deducibilità di “nuove eccezioni” previsti dal combinato disposto dall’art. 167 c.p.c., comma 2, con l’art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, (nel testo riformato vigente dall’1.3.2006), operando la decadenza nei confronti dell’opposto (attore in senso sostanziale) soltanto in relazione ad eventuali domande riconvenzionali (reconventio reconventionis) e ad eventuali “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.5.2016, n. 10143