Procura alle liti rilasciata all’estero e utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia: questi i requisiti

La procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, dalla legge processuale italiana; la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sì che la procura alla lite può essere conferita anche con atto redatto in conformità alla lex loci, all’estero, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla suddetta lex loci ad attribuire pubblica fede ai documenti da lui redatti, sempre che tale atto sia equivalente, nella forma e nell’efficacia, a quello previsto dalla legge italiana di diritto processuale. In altri termini, se si tratta di scrittura privata, l’atto deve contenere una sottoscrizione autenticata, ed a tal fine è necessario (art. 2703 c.c.) che dall’autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l’identità del sottoscrittore, anche se poi tale autenticazione non è redatta nello stesso giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione, ma successivamente.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 21.6.2016, n. 12811