Domanda processuale implicita: se la vittima chiede all’assicuratore gli interessi e la rivalutazione, allora pretende implicitamente anche il risarcimento del danno. Mala gestio dell’assicuratore: sì al maggior danno.

La domanda, proposta dalla vittima di un sinistro stradale, di condanna dell’assicuratore del responsabile al risarcimento del danno per mala gestio deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte che la vittima, anche senza fare riferimento alla condotta renitente dell’assicuratore od al superamento del massimale, ne abbia comunque domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione.
La responsabilità da mala gestio impropria non può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile, può comportarla invece, per interessi e svalutazione. Ne deriva quindi che l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato, incorrendo così nell’ipotesi di cosiddetto “mala gestio” impropria, è tenuto alla corresponsione, non solo degli interessi sul massimale, ma, anche del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, (che può consistere anche nella svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi).
Il giudice può quantificare il danno da mala gestio anche sulla base di presunzioni, traendo argomento dalla svalutazione monetaria sopravvenuta nel tempo intercorso fra la data del sinistro e la data del pagamento dell’indennizzo [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.10.2013, n. 23147].

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