Citazione in appello, vizi della vocatio in jus: quali meccanismi di sanatoria?

La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164 c.p.c., comma 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dai commi 2 e 3 medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, deve essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164 c.p.c., comma 1, mentre se si sia costituito deve applicare l’art. 164 c.p.c., comma 3, salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione. Qualora l’attore abbia spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando con esso alle deficienze del primo, e l’abbia depositato in riferimento alla controversia anteriormente iscritta a ruolo sulla base della prima citazione, si deve ritenere verificata la sanatoria ex tunc della nullità relativa al primo atto di citazione su diretto impulso dell’attore; diversamente, nel caso in cui detto secondo atto sia oggetto di una seconda iscrizione a ruolo, deve escludersi qualsiasi suo rilievo con riguardo alla prima citazione, con la conseguenza che, in relazione ad essa, quando venga chiamata all’udienza ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., operano i meccanismi di sanatoria dell’art. 164 c.p.c., commi 2 e 3.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 20.6.2016, n. 12719