Cassazione per violazione di norme di diritto: il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto e ai presupposti di fatto, non potendo attribuire rilievo a un pregresso giudicato sul punto

In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità. Pertanto, non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento. Risulta altersì precluso alla corte distrettuale prescindere dal fatto oggetto della premessa del principio di diritto, non potendo la corte di merito attribuire rilievo a un pregresso giudicato sul punto.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.5.2016, n. 8699