Nuove prove in appello, idoneità a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale

Il ridimensionamento del sistema delle preclusioni consentito, in via eccezionale, dall’art. 345 c.p.c., comma 3 opera allorchè si sia in presenza di prove che, per il loro spessore, siano idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado. Infatti, le prove “indispensabili” di cui al cit. art. 345, comma 3 non si identificano di certo in quelle “rilevanti”, da dedurre nei termini che, a seconda della disciplina ratione temporis applicabile, sono previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c. Ebbene, contrapporre a una prova già ammessa ed esperita in primo grado una prova contraria (diretta o indiretta) non implica che quest’ultima sia, per ciò solo, munita di una maggiore decisività rispetto a quella già assunta.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.4.2016, n. 8216