Lesione di diritti fondamentali per effetto del come la funzione pubblica si sia estrinsecata, violazione di norme su procedimento e programmazione, pianificazione e organizzazione del territorio, giurisdizione del giudice amministrativo

Anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, allorché la loro lesione sia dedotta come effetto del se e del come la funzione pubblica si sia estrinsecata in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come nel caso atti e comportamenti in violazione di norme che regolano il procedimento e la programmazione, pianificazione e organizzazione del territorio – art. 34.1 e 2 DL.gs . del 1998 n. 80, come modificato dalli art. 7 della legge n. 205 del 2000, in cui rientrano anche le modalità di regolamentazione del traffico viario e di predisposizione delle infrastrutture imposte dalla legge, caratterizzate da ambiti di discrezionalità – nell’interesse dell’intera collettività nazionale, compete al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle relative controversie sulla sussistenza in concreto dei diritti vantati, direttamente incisi dal potere autoritativo di cui si contestano le scelte, ed il contemperamento o limitazione di essi con l’interesse generale all’ambiente salubre, che non può esser demandato ad un ausiliare del G.O.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 7.9.2016, n. 17674