Realizzazione di un’opera pubblica, mancata adozione di idonee cautele protettive del patrimonio privato, azione di risarcimento del danno: giurisdizione del giudice ordinario

Se la P.A. ha il potere di stabilire in modo discrezionale ed insindacabile i criteri ed i mezzi secondo i quali un’opera pubblica deve essere eseguita, tuttavia la sua discrezionalità trova un limite nel dovere di osservare non solo le norme legislative e regolamentari, ma anche quelle tecniche, quelle elementari della prudenza e della diligenza, nonché la norma primaria e fondamentale del neminem laedere, limite esterno posto a detta discrezionalità. Se in conseguenza dell’inosservanza di dette norme siano derivati danni a terzi, per l’azione proposta dal danneggiato per il risarcimento del danno è competente il giudice ordinario, cadendo la contestazione sul diritto soggettivo leso dalla P.A. – ovvero dalla società privata incaricata dell’esecuzione dell’opera pubblica – dalla mancata adozione di idonee cautele protettive del patrimonio privato ed essendo perciò il giudice ordinario chiamato a conoscere gli effetti dei comportamento colposo della P.A., non anche a sindacare l’uso che del suo potere discrezionale questa abbia fatto.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 7.9.2016, n. 17673