Processo interrotto, mancata riassunzione nel termine perentorio di sei mesi, sussistenza della causa di interruzione, estinzione

La mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l’estinzione ai sensi degli (artt. 305 e art. 307 c.p.c.), in quanto, al momento della pronuncia dell’ordinanza di interruzione (o di sospensione), sia effettivamente esistito il relativo presupposto. Pertanto, qualora risulti che, a tale data, non sussista la causa di interruzione (o di sospensione) posta a fondamento del provvedimento, questo deve ritenersi nullo e l’onere di osservanza del detto termine come mai dato, onde il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre.

 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 30.5.2016, n. 11173