Obbligo di astensione, giudice che ha conosciuto della causa in altro grado, ambito di applicazione; ricusazione, violazione dell’obbligo di astenersi, nullità della sentenza

L’obbligo di astensione imposto dall’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, al giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado concerne esclusivamente il caso dell’avvenuta partecipazione alla decisione oggetto di gravame, non anche quello dello svolgimento di semplici attività istruttorie, al quale può aggiungersi, a fortiori, il caso della decisione sulla richiesta di riunione di processi, che non incide in alcun modo sulla materia del decidere. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al caso in cui il giudice abbia delibato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Anche a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., introdotta dalla Legge Costituzionale n. 2 del 1999, in difetto di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astenersi da parte del giudice che abbia già conosciuto della causa in altro grado del processo (art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4) non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 14.4.2016, n. 7378