Cartella di pagamento, consegna e spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata: quale funzione probatoria?

In tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, va confermato che la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti. qualora, però, la spedizione venga effettuata con plico raccomandato inviato dall’Ente Poste, che quindi abbia provveduto alla consegna dell’atto, resta irrilevante la circostanza che sia stato delegato un soggetto privato per provvedere alla notifica della cartella, in quanto tale incombenza sia poi stata materialmente in concreto svolta dall’Ente Poste; con la conseguenza che è fondato il ricorso avverso la pronuncia di merito che abbia annullato l’impugnata cartella di pagamento, ritenendone inesistente la notificazione.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.4.2016, n. 7156