Risarcimento del danno da circolazione di veicoli, negoziazione assistita obbligatoria: legittimità costituzionale

artt. 145, 148 e 149 d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, co. 1, d.l. 132/2014, conv., con mod., dalla l. 162/2014 in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. In particolare:

a)      la tutela garantita dall’art. 24 Cost. – la quale non comporta l’assoluta immediatezza dell’esperibilità del diritto di azione (sentenze n. 243 del 2014 e n. 276 del 2000, per tutte) – non è, compromessa dal meccanismo della negoziazione assistita, attesa la sua complementarità rispetto al previo procedimento di messa in mora dell’assicuratore, agli effetti dell’auspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dell’interesse risarcitorio del danneggiato;

b)      non è sostenibile che la compresenza dei due istituti sia idonea a protrarre sine die l’esercizio del diritto di azione, attesa la brevità del termine entro il quale deve essere comunque conclusa la negoziazione;

c)      deve escludersi che i costi di tale procedura – certamente inferiori ai costi del giudizio, che l’interessato ha la possibilità, peraltro, di risparmiare – siano tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale.

 

Corte Costituzionale 7.7.2016, sentenza n. 162