Provvedimenti cautelari, reclamo: il giudice esamina tutti i presupposti del provvedimento richiesto, indipendentemente dalle contestazioni sollevate

L’art. 669terdecies c.p.c., prevedendo poteri di modifica, conferma o revoca del provvedimento cautelare, si configura come mezzo di impugnazione pienamente devolutivo, con conseguente attribuzione al Collegio, oltre che della valutazione dei singoli motivi, di tutti i presupposti del provvedimento richiesto, che ben possono essere esaminati, indipendentemente dalle contestazioni sollevate in sede di reclamo.

 

Tribunale di Bari, ordinanza del 5.4.2016