Istanza istruttoria di prova testimoniale senza indicare subito il nome del teste: scelta legittima

Qualora in atto introduttivo sia stata proposta istanza istruttoria di prova testimoniale senza indicare il nome del teste, e quest’ultimo tuttavia sia successivamente indicato entro i termini che il rito consente per il completo dispiegamento delle istanze istruttorie, tale legittima scelta dell’istante non puo’ assumere alcun significato a lui sfavorevole ex art. 116 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.7.2016, n. 14706