Nuovo appello motivato: questo il contenuto minimo per la giurisprudenza bolognese.

Il nuovo testo dell’art. 342  c.p.c. va interpretato in modo rigoroso, non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l’utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l’appellante, come pure si è cercato di esporre), ma per il contenuto che l’atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile.
E’ certamente indispensabile che dalla lettura dell’atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza:
– quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all’intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate;
– le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta;
– il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l’appellante vuole conseguire [Corte di Appello di Bologna, sentenza del 1.10.2013, n. 1766 ].

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