Nullità della notifica del decreto ingiuntivo? Non si applica l’art. 644 c.p.c..

La nullità (al contrario dell’inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui all’art. 644 c.p.c., ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell’opposizione, eventualmente tardiva [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 07.10.2013, n. 22806].

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