Opposizione a decreto ingiuntivo e art. 96 c.p.c.: pretestuosità e fine dilatorio evincibili da genericità delle eccezioni e data di fissazione dell’udienza

Rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, si può condannare l’opponente ai sensi dell’art. 96, ultimo comma c.p.c., in ragione della pretestuosità dell’opposizione e del fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non solo dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione e reiterate nella prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c., ma anche dalla fissazione della prima udienza in citazione (nella specie fissata al 29.11.2012, pur avendo notificato l’atto il 6.6.2011).

 

Tribunale di Napoli, sezione seconda, sentenza del 10.3.2016, n. 3214