Incapacità a testimoniare, eccezione: va presentata subito dopo l’assunzione della prova e se viene respinta va riproposta in sede di p.c. e nei successivi atti di impugnazione

Va confermato che la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c. essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 10.3.2016, n. 1390