Obblighi informativi da parte della banca: questa la prova necessaria

Vi è un vero e proprio obbligo della banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, di fornire all’investitore un’informazione che sia adeguata in concreto, e cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente: la banca quindi, anche a fronte della barratura delle caselle relative alla c.d. informazione attiva, dovrebbe comunque fornire la prova di avere, in concreto, dato le informazioni adeguate «in concreto» a colmare la c.d. asimmetria informativa che contraddistingue il rapporto tra intermediario e investitore non qualificato.

 

 

 

    Tribunale Prato, sentenza del 18.05.2016,  n. 490