L’esistenza della presupposizione, in ambito contrattuale, si deve provare così.

L’affermazione dell’esistenza nel contratto di una clausola di tacita presupposizione – sulla base della quale risalire alla comune intenzione delle parti e ricostruire il complessivo comportamento anche posteriore alla stipulazione del negozio, nonchè il senso globale (ma non esplicito) delle relative pattuizioni – impone all’altra parte che ne assume l’esistenza di allegare, nel contraddittorio processuale con l’avversario, la situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata in sede di stipulazione del contratto, che sia successivamente mutata per il sopravvenire di circostanze non imputabili alla parte stessa, così da determinare un assetto ai propri interessi fondato su basi diverse da quello in virtù del quale era stato concluso il contratto.

 

 

Tribunale di Parma, sentenza del 2.04.2016,  n. 492