È tardiva la contestazione in ordine alla legittimazione passiva formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.?

La contestazione del convenuto in ordine alla legittimazione passiva, intesa come negazione della coincidenza tra il soggetto chiamato in causa e il soggetto obbligato a subire la pronuncia giudiziale richiesta dall’attore, attiene alla titolarità del rapporto controverso e come tale integra una mera difesa. La titolarità del rapporto controverso – sia dal lato attivo che dal lato passivo – costituisce, infatti, un requisito di fondatezza della domanda, del quale l’attore è tenuto a provare la sussistenza ex art. 2697 c.c., potendosene ritenere esonerato solamente quando il convenuto non lo contesti. Pertanto la contestazione del convenuto in ordine al difetto di titolarità passiva del rapporto azionato si sottrae alle preclusioni temporali fissate per le eccezioni di parte. Non può dunque ritenersi tardiva la contestazione svolta – nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. – in ordine alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio, a fronte della quale l’attore è onerato della prova circa la sussistenza dell’obbligo risarcitorio in capo al medesimo convenuto, in quanto elemento costitutivo della domanda dalla avanzata.

Tribunale di Milano, sentenza prima, sentenza del 26.2.2016, n. 2521