Notifica della sentenza effettuata “a richiesta come in atti”: è valida in caso di mancata indicazione della persona ad istanza della quale viene eseguita?

La mancata indicazione, nella relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notificazione della sentenza, come avviene nel caso della notificazione effettuata “a richiesta come in atti” non determina nullità della notificazione stessa nel caso in cui dall’atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l’ha richiesta; nè sulla validità della notifica può incidere la mancata specificazione, nella relazione predetta, delle complete generalità del destinatario e del ricevente, ove tali dati siano desumibili dall’atto da notificare. L’istante, insomma, è sufficientemente individuato ogniqualvolta non vi sia incertezza assoluta sulla sua identità.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 23.5.2016, n. 10630