Attuazione a statuizioni contenute in sentenza di divisione priva di efficacia immediatamente esecutiva: acquiescenza tacita

 

In relazione alla spontanea esecuzione di casi privi di esecutorietà va confermato che l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., può ritenersi sussistente in forma tacita soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 29.2.2016, n. 3934