Cartella di pagamento ed estratto di ruolo, impugnabilità, interesse ad agire

Va confermato che fermo restando che non è impugnabile ex se l’estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta, non è preclusa l’impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l’estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all’impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione. Sussiste l’interesse ad agire, quindi, nel caso in cui parte attrice abbia allegato di avere un concreto interesse alla pronuncia di estinzione per prescrizione dei crediti, avendo intenzione di procedere alla regolarizzazione della propria posizione debitoria nei confronti dell’agente riscossore, e di formulare istanza di rateizzazione, che necessariamente deve riguardare l’importo complessivo delle pendenze.

Tribunale di Palermo, sezione quinta, sentenza del 18.2.2016, n. 1027